Con risoluzione 50/2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per la definizione delle liti pendenti in Cassazione, inserita nel corpo della riforma del processo tributario (legge 130/2022). Finalmente si rende operativa questa nuova definizione del contenzioso consentendo il pagamento delle somme dovute per chiudere la partita giudiziaria.
La risoluzione, avente a oggetto “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130”, elenca i codici utilizzabili per chiudere le pendenze menzionate nella norma, la quale stabilisce delle percentuali di pagamento rispetto al valore della lite. Le percentuali di definizione agevolata vengono suddivise in due categorie:
- la prima contenuta al comma 1 che riguarda “le controversie tributarie (…), per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro (…) previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”;
- la seconda ipotesi invece è descritta al comma 2 secondo cui “Le controversie tributarie, (…) per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali (…) sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti (…) previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia (…)”.
La risoluzione , oltre ai codici tributo, riporta anche il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 settembre 2022 recante modalità e termini di versamento.
È da considerare che il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione; non è ammesso il pagamento rateale; per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento; è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Attenzione al codice ufficio che deve riportare quello delle Direzioni delle Entrate o uffici periferici o centri operativi a seconda dell’atto impugnato, e all’anno di riferimento. La definizione è circoscritta alle controversie tributarie pendenti che “si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge (16/09/2022), purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.
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