INCIDENTE STRADALE CON UN RIDER : COSA SUCCEDE?

INCIDENTE STRADALE CON UN RIDER : COSA SUCCEDE?

Il Rider è oramai a livello internazionale il fattorino “new generation” che effettua consegne di cibo a domicilio. In effetti, il rider non lavora per supermercati, ristoranti o per altre aziende di tipo ristorativo, perchè egli riceve l’ordine, preleva il cibo e lo consegna a chi ne ha fatto la richiesta.

Il rider è un corriere addetto generalmente alla consegna di cibo a domicilio (pizza, panini ecc.),il quale si sposta essenzialmente in bicicletta o in motorino.

In genere il rider lavora per società di food delivery (Just Eat, Glovo, ecc.) in qualità di collaboratore autonomo: ciò significa che il rider non è, di norma, un lavoratore dipendente perché è quasi sempre un lavoratore autonomo, a differenza del fattorino il quale è un dipendente di un datore per il quale effettua, in modo stabile ed esclusivo, le consegne.

Per diventare rider, infatti, occorre semplicemente possedere uno smartphone e un mezzo proprio per effettuare le consegne, oltre che disporre di uno zaino per consegnare il cibo a domicilio e di una borsa termica.

Nel caso in cui un dipendente faccia un incidente con l’auto o con altro mezzo aziendale è la compagnia assicurativa dell’azienda a risarcire i terzi danneggiati. Tuttavia, se l’incidente è avvenuto per colpa del dipendente che era alla guida, allora l’azienda potrà conseguentemente rivalersi su di lui per ulteriori responsabilità.

Per ottenere il risarcimento del danno da parte del lavoratore, il datore di lavoro deve dimostrare la sua responsabilità, il danno subito dalla vettura e il nesso causale tra il danno subito e l’evento colposo.

Se la ricostruzione della dinamica dell’incidente evidenzia che lo stesso è stato prodotto dalla colpa del lavoratore e dal mancato rispetto degli obblighi previsti per la guida dei veicoli, l’azienda, oltre che chiedere al dipendente il risarcimento del danno provocato alla vettura, potrà anche agire a fini disciplinari nei suoi confronti, potendo giungere sino al licenziamento.

Quanto appena detto sinora si applica anche al rider che sia a tutti gli effetti un dipendente della società per cui lavora e che si avvale, quindi, del veicolo aziendale.

La situazione cambia quando il rider è soltanto un collaboratore autonomo delle società di food delivery.

In questa ipotesi, i rider hanno diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali fornita da Inail e a un’assicurazione ulteriore per eventuali danni a cose o a terzi, che si dovessero verificare durante le consegne, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

Restano invece a carico del rider gli obblighi assicurativi previsti dalla legge per il mezzo utilizzato. In altre parole, il motoveicolo del rider dovrà essere regolarmente assicurato così come prevede la legge per ogni mezzo che circola su strada pubblica.

Quindi il Rider è assicurato per gli infortuni che gli dovessero accadere durante lo svolgimento del lavoro; ed è assicurato per i danni a terzi e a cose solo mentre non è a bordo del suo motorino. Se causa un incidente mentre è alla guida, si applicherà la normale copertura assicurativa del proprio mezzo.

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