MULTA ZTL: COME CONTESTARLA?

MULTA ZTL: COME CONTESTARLA?

La multa all’interno di zone a traffico limitato (ZTL) viene effettuata attraverso sistemi di rilevazione di telecamere. Dunque l’automobilista riceve la contravvenzione direttamente presso l’indirizzo della propria residenza per conto del Comune.

È necessario sapere che la raccomandata con la multa deve essere spedita entro 90 giorni da quando è stata commessa l’infrazione. In difetto di questo presupposto la multa è nulla e può essere impugnata.

La data a cui fare attenzione è la data di spedizione e non quella di notifica al cittadino trasgressore.

La sanzione per passaggio in zona ZTL va da un minimo di 80 euro a un massimo di 332 euro.

Se si decide di pagare entro 5 giorni da quando la multa viene notificata, si può usufruire dello sconto del 30% applicato sul minimo, ossia su 80 euro.

Questa riduzione non è possibile se si decide di procedere con il ricorso al giudice.

Se invece il conducente paga dopo i 5 giorni ma nei primi 60 giorni è tenuto a corrispondere la multa in misura ridotta, ossia 80 euro più le spese di notifica.

Per il pagamento dopo 60 giorni, si deve corrispondere un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa (ossia la metà di 332 pari a 166 euro) più le spese di procedimento e notifica. Successivamente, ogni sei mesi scattano gli interessi del 10%.

Per quanto riguarda i punti decurtati dalla patente, il passaggio nelle zone a traffico limitato non fa perdere alcun punto al conducente. La sanzione è prettamente di tipo amministrativo.

Ma come contestare una multa per passaggio in zona a traffico limitato?

Il conducente che vuole procedere al ricorso ha, come in tutti gli altri casi per violazione del codice della strada, due alternative:

  • ricorrere entro 30 giorni al Giudice di Pace;
  • spedire al Prefetto entro 60 giorni un atto di ricorso.

Nel primo caso bisognerà sostenere i costi del contributo unificato (pari a circa 40 euro) e partecipare alle udienze; se tuttavia si perde, il giudice conferma l’importo minimo della sanzione. Nel secondo caso invece, parliamo di un ricorso completamente gratuito. Tuttavia, in caso di rigetto, l’ordinanza del Prefetto ordina il pagamento della metà del massimo edittale, con conseguente aggravio dell’importo.

In questo caso, nei successivi 30 giorni si può sempre procedere con il ricorso al giudice di pace.

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