La presunzione che il contribuente possegga almeno un televisore se ha un’utenza di energia elettrica, si applica soltanto alle utenze domestiche ad uso residenziale. Sono, quindi, escluse le utenze non domestiche (per esempio, negozi e uffici) e quelle domestiche ove il contribuente non ha la residenza.
La Rai non è tenuta a dimostrare, qualora ci sia un contenzioso, che il contribuente è titolare o possessore di un apparecchio televisivo.
È il cittadino tenuto a provare che, in casa propria, non vi sia alcun apparecchio televisivo.
C’è dunque un’inversione dell’onere della prova. Il titolare della pretesa economica (in questo caso la Rai) è dispensato dalla prova, ma è sempre consentita la prova contraria.
Non è più solo la presenza di un impianto atto alla captazione di onde elettriche a far scattare la presunzione di possesso della televisione. La stessa presunzione sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.
Il cittadino che non possiede alcun televisore presso l’abitazione di residenza, per evitare il pagamento del canone Rai, deve presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva in cui attesta, sotto personale responsabilità, che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica. La dichiarazione ha efficacia annuale.
Inoltre, con lo stesso modello di dichiarazione, è possibile segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Difatti, per le persone facenti parte della stessa famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta.
La presunzione, da parte del contribuente, di non possedere alcun apparecchio televisivo, viene disciplinata dall’autocertificazione sostitutiva che il cittadino è tenuto a presentare per non vedersi addebitato il canone rai in bolletta.
È bene sapere che, nel caso si dichiari il falso, per legge scattano le sanzioni anche di tipo penale.
Inoltre, la giurisprudenza riconduce l’obbligo di pagamento del canone Rai anche al semplice possesso e non solo alla titolarità dell’apparecchio televisivo. Se in casa l’apparecchio televisivo è stato acquistato da altro soggetto, non è questo un buon motivo per essere dispensati dal pagamento del canone stesso.
RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO
Info sull'autore