Cosa succede se un condomino non paga? Non avendo il condominio una personalità giuridica, dei debiti del condominio rispondono direttamente i proprietari dei vari appartamenti.
Ma a quali condizioni?
Se un condominio non paga i debiti, il relativo creditore può rivolgersi al giudice e far emettere un decreto ingiuntivo. Quest’ultimo viene notificato all’amministratore di condominio che ha l’obbligo di convocare l’assemblea per informare gli altri condomini.
Le legge da al condominio 40 giorni di tempo per pagare o effettuare un ricorso laddove tale pagamento non sia dovuto. Se, invece, il debito è accertato ma nelle casse del condominio non ci sono soldi a sufficienza per rispettare agli impegni contrattuali, il creditore può avviare il pignoramento dei beni del condominio, preceduto dalla notifica di un ultimo avviso, il cosiddetto atto di precetto. Quest’ultimo lascia al condominio altri 10 giorni per pagare prima dell’avvio delle azioni esecutive.
Ma quali beni possono essere pignorati?
Il creditore non è tenuto ad aggredire prima i beni del condominio, potendo rivolgersi subito nei confronti dei singoli condomini che, come detto in apertura, sono tutti titolari dei debiti assunti dall’amministrazione.
È da evidenziare come i beni del condominio pignorabili si riducano solo al conto corrente ove l’amministratore deposita mensilmente le quote condominiali versate dai singoli condomini. Tuttavia, in presenza di morosità, è supponibile che il conto potrebbe essere incapiente: se così non fosse, non ci sarebbero altri motivi per non pagare il creditore.
Se l’amministratore, in presenza di un conto corrente che possa far fronte alle relative spese, non vi provvedesse, sarebbe personalmente responsabile.
Dunque il creditore è libero di scegliere di pignorare il conto del condominio ma può anche rivolgersi direttamente ai singoli condomini, per pignorare i beni di questi ultimi.
Ma in che modo può tutelarsi il condomino in caso di pignoramento?
Per evitare che a rimetterci siano i condomini puntuali nei pagamenti, la legge prevede che il creditore che vuol agire contro i condomini deve prima rivolgersi contro i morosi, quelli cioè che non hanno pagato le quote condominiali a cui si riferiva la fattura rimasta insoluta e che ha dato origine all’azione esecutiva. A dare l’elenco dei morosi al creditore è obbligato l’amministratore di condominio. Se questo non fornisce tali indicazioni, il creditore può imporgliele ricorrendo al giudice.
Attenzione però: il creditore non può chiedere al singolo condomino l’integrale pagamento del debito condominiale. Ciascuno infatti risponde solo nei limiti dei propri millesimi di proprietà, sia che si tratti dei condomini morosi che di quelli virtuosi.
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