PRODOTTI ACQUISTATI DIFETTOSI: COME PROCEDERE?

PRODOTTI ACQUISTATI DIFETTOSI: COME PROCEDERE?

Quando un prodotto acquistato risulta difettoso, quali sono i termini per far valere la garanzia post vendita? Il Codice del Consumo stabilisce che nella garanzia post vendita, il termine per far valere i diritti del consumatore è di 2 anni dall’acquisto del bene. In caso di vendita di beni usati le parti possono limitare tale termine a 1 anno.

È sempre bene conservare tutti i documenti che attestino la data dell’acquisto (scontrino, fattura, ecc.) e la data di consegna del bene, in caso il difetto venga scoperto successivamente al perfezionamento dell’acquisto.  Un consiglio utile è quello di fotocopiare gli scontrini per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo.

Il venditore deve in tutti i casi garantire che il prodotto consegnato abbia tutte le caratteristiche da lui promesse o indicate dall’etichetta.

I beni devono:

  • essere idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  • essere conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del campione o modello mostrato al consumatore;
  • avere qualità e prestazioni di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto delle dichiarazioni pubblicitarie fatte anche dal produttore.

Ma in che modo far valere la garanzia?

È stato ampliato da 6 mesi ad un anno il periodo nel quale il difetto si presume sia già esistente al momento della consegna. Spetta, in questo caso, al venditore dimostrare che il vizio non era originario ma è stato provocato dal consumatore.

Quando il prodotto è ancora coperto da garanzia la legge lascia alla volontà dell’acquirente la scelta tra la riparazione o la sua sostituzione. Quando però la riparazione o la sostituzione sono impossibili, allora l’acquirente può scegliere tra altri due rimedi: una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione del valore del bene oppure la risoluzione del contratto.

Per attivare la garanzia c’è solo bisogno di dimostrare l’acquisto e di denunciare il vizio al venditore.

È bene ricordare che il consumatore deve rivolgersi sempre al venditore: se il venditore si rifiuta di accettare il bene in riparazione commette una grave scorrettezza. In questo caso si consiglia di inviare un reclamo scritto direttamente al direttore del punto vendita oppure, se si tratta di catene, direttamente ai dirigenti della rete (ad esempio Mediaworld, Euronics, Unieuro, etc.).

Il successivo passo, qualora i dirigenti della rete si rifiutassero di sostituire il prodotto, è quello di effettuare una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ovviamente, qualora decorrano i termini della garanzia legale, il consumatore potrà utilizzare la garanzia convenzionale che generalmente ha una durata maggiore.

Da quando decorre il termine per la contestazione dei difetti del prodotto?

La garanzia parte da quando l’acquirente si accorge del difetto. Il difetto del prodotto deve essere denunciato al venditore (entro il termine di due mesi solo per le vendite concluse entro il 31 dicembre 2021) a partire dalla data in cui l’acquirente lo ha scoperto.

È bene sapere che il termine decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza oggettiva dell’esistenza del difetto.

Questo vuol dire che poiché la durata della garanzia è, come detto, di due anni, il difetto potrebbe manifestarsi ed essere quindi scoperto dal consumatore anche in prossimità della scadenza.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio (anche con un comportamento concludente, ad esempio prendendolo in consegna per la riparazione) o lo ha occultato all’atto della vendita.

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