Il condomino che voglia procedere con l’istallazione della canna fumaria utilizzando il muro comune non ha bisogno di ottenere la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condomini in quanto tale utilizzo rientra tra le facoltà consentite a ciascun condomino dall’art. 1102 c.c..
Secondo tale norma, è obbligo del condomino solo comunicare all’amministratore le modalità di realizzazione, in questo modo si mette il condomino a conoscenza dell’operazione che verrà eseguita e i condomini avranno, in questo modo, la facoltà di contestare quanto predisposto dal condomino.
L’installazione di una canna fumaria sul muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.
Il muro perimetrale, infatti, appartiene a tutti i condomini per l’intera estensione dalle fondamenta alla copertura, anche in corrispondenza dei piani delle porzioni di proprietà esclusiva e adempie a talune funzioni principali indispensabili per l’esistenza stessa dell’edificio, quali quelle di sorreggere il fabbricato, di proteggere le unità abitative dagli agenti atmosferici, di consentire l’apertura delle porte e delle finestre.
Tuttavia esso possiede altre importanti funzioni accessorie, inerenti al suo ruolo quale parte essenziale della struttura del fabbricato: per esempio, consentire l’appoggio di targhe, travi, canne fumarie e simili.
Pertanto, l’utilizzazione del muro perimetrale comune da parte del singolo condomino per tali finalità, non alterando la naturale e precipua destinazione di sostegno dell’edificio condominiale, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune.
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