Quando una coppia decide di sposarsi per costruire una comunione di vita materiale e spirituale, incombe in una serie di diritti e doveri reciproci, come ad esempio l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale.
Per contrarre matrimonio è necessario: avere la maggiore età, la capacità di intendere e di volere, la libertà di stato, la diversità di sesso, l’assenza di condanne penali per omicidio tentato o consumato a danno del coniuge dell’altro e l’assenza di legami di parentela, affinità, adozione o filiazione.
È bene sapere che non esistono diversi tipi di matrimonio, cambia solo il rito con cui lo stesso viene celebrato. È possibile scegliere tra:
- il rito civile: il matrimonio viene celebrato in Comune dinanzi al sindaco oppure un suo delegato. In tal caso, le nozze sono regolate interamente dalla legge dello Stato;
- il rito concordatario: è il classico il matrimonio celebrato in chiesa dinanzi al parroco. In questa ipotesi, le nozze sono valide sia per lo Stato sia per la Chiesa;
- il rito religioso: è il matrimonio celebrato in chiesa, ma non trascritto nel registro di Stato civile quindi non produce effetti nel nostro ordinamento;
- il rito acattolico: con questa espressione si intende il matrimonio celebrato da un ministro di culto non cattolico ammesso dallo Stato che, se regolarmente trascritto, produce anche effetti civili.
È difficile annullare un matrimonio concordatario o religioso in quanto la Chiesa, considera il matrimonio un sacramento indissolubile. Tuttavia, quando il consenso degli sposi risulta viziato, è possibile chiedere la dichiarazione di nullità.
Dunque, il matrimonio religioso può essere annullato in caso di:
- esclusione di una delle finalità essenziali: come la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;
- errore sull’identità o sulla qualità del coniuge;
- violenza o timore;
- mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi, compresa la riserva mentale e la simulazione.
Ma come procedere per annullare il matrimonio celebrato in Chiesa?
Innanzitutto è necessario rivolgersi ad un avvocato ecclesiastico, il quale, una volta valutati i presupposti per ottenere la nullità, deve preparare il cosiddetto libello, cioè l’atto introduttivo su cui è riportata per iscritto la storia della coppia, dal fidanzamento alle nozze. Tale atto deve essere depositato presso il tribunale ecclesiastico regionale del luogo di residenza della parte convenuta o del luogo di celebrazione del matrimonio. A questo punto, il vicario giudiziale designa un collegio composto da tre giudici, i quali avranno il compito di valutare gli elementi di prova, quindi sentire i coniugi e i testimoni. Tutte le udienze si svolgono in privato ed in assenza di pubblico.
Se la richiesta è ritenuta valida, il matrimonio canonico viene annullato.
Ma attenzione: la sentenza ecclesiastica non produce effetti nell’ordinamento italiano fino a quando non viene resa esecutiva attraverso il giudizio di delibazione.
È necessario, quindi, rivolgersi alla Corte d’Appello competente per territorio, la quale deve procedere ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
Soltanto dopo questo procedimento le parti sono libere di sposarsi una seconda volta in chiesa.
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