A volte capita che all’interno di un condominio ci possano essere vicini rumorosi che disturbano la quiete dello stabile. Cosa fare in questi casi?
La prima cosa da fare è sicuramente quella di cercare di dialogare con il vicino in maniera tranquilla esponendo in modo educato e civile la problematica.
Il regolamento condominiale, generalmente, nel dettare le regole relative all’amministrazione, all’uso delle cose comuni e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni, indica anche le fasce orarie in cui i rumori sono consentiti, e quelle invece nelle quali è necessario rispettare il silenzio.
Molti non sanno che, in presenza di un condomino rumoroso anche nelle “fasce di silenzio”, ci si rivolge all’amministratore di condominio affinché convochi l’assemblea condominiale per discutere sul punto e dunque delibererare le relative sanzioni.
Ai sensi dell’art. 70 delle disposizioni attuative del c.c. “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad Euro 200,00 e, in caso di recivida, fino ad Euro 800,00 “.
Tale somma viene devoluta al fondo di cui l’amministratore condominiale dispone per sostenere le spese ordinarie del condominio.
Se neppure la procedura condominiale dovesse sortire l’effetto sperato sarà necessario agire, con l’assistenza di un avvocato, contro il condomino rumoroso. Si avvia una causa avanti al Tribunale Civile per chiedere la cessazione dei rumori, nonchè il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalle immissioni rumorose.
Si ricorda che non tutti i rumori sono idonei a richiedere la tutela civile, ma solo quelli che superano la “normale tollerabilità“.
È bene sapere che i rumori molesti in condominio possono configurare anche come reato penale.
L’art. 659 c.p. sancisce infatti che, è punito “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, distruba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici…“
Ovviamente non ogni rumore è passibile di tutela penale.
Il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilità, e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone. “E’ quindi necessario che i rumori interessino una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio” (sentenza Cass. n. 31741/2020 – fonte Leggi d’Italia).
Si consiglia, dunque, attraverso un esperto, di effettuare un’attenta analisi del caso concreto.
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