Il Decreto Ucraina bis aveva previsto per gli avvisi bonari, nel periodo dal 25 maggio al 31 agosto, un termine raddoppiato per i versamenti derivati da avvisi bonari. Per evitare l’iscrizione a ruolo del debito e per la riduzione delle sanzioni ad un terzo, si concedeva una proroga del termine per i versamenti a 60 giorni anziché 30. Questo però ad una condizione: il versamento doveva essere effettuato in un’unica soluzione.
L’estensione dei termini ha interessato le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici sulle dichiarazioni fiscali, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.
Il raddoppio dei termini per regolarizzare gli omessi pagamenti relativi ad imposte sui redditi ed IVA notificati mediante avvisi bonari volge però al termine.
Non si parla di una possibilità di un’ulteriore proroga da parte del fisco che porti anche gli avvisi bonari ricevuti dopo il 31 agosto al maggior termine di 60 giorni.
Dunque, a partire dal 1° settembre 2022 si è tornati alla scadenza ordinaria che, così come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato a 30 dal ricevimento della comunicazione.
Nonostante il comunicato stampa del 30 maggio, dove il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti, Marco Cuchel, evidenziava come la norma finisse col penalizzare i contribuenti con maggiori problemi di liquidità e chiedeva un intervento correttivo; non ci sono state ulteriori novità.
La misura è rimasta solo transitoria.
Ai contribuenti che continuano a subire le conseguenze derivanti dai rincari dovuti dall’emergenza economica, non è stata concessa un’ulteriore proroga per il pagamento dei loro debiti.
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