Gettare rifiuti o oggetti dal proprio balcone in quello del vicino o nel cortile condominiale è reato.
E’ integrata infatti la fattispecie di cui all’art. 674 del codice penale che punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.
A sanzionare le diverse condotte dei condomini “maleducati” e incivili ci ha pensato più volte la Cassazione, che di recente però ha avuto anche modo di chiarire nella sentenza n. 30900/2022 che: “L’art. 674 del codice penale punisce il getto o il versamento in luogo di pubblico transito, anche se di proprietà privata (…)” La collocazione di cocci di vetro in luogo di pubblico passaggio, non rilevando per nulla il fatto che esso non sia l’unico punto di accesso all’abitazione della persona offesa, integra il reato contestato. La fattispecie di cui all’art. 674 del codice penale, infatti, non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana. (Sez. 3, n. 46846 del 10/11/2005).
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di “molestia alle persone” abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito.
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