A seconda della natura del debito che ci viene notificato attraverso la cartella esattoriale, diversi sono i termini di decadenza oltre i quali non sarà più possibile effettuare una procedura di ricorso.
Se siamo in presenza di una cartella di pagamento riferita a somme aventi natura tributaria, il termine per presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente è di 60 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine, la cartella non potrà più essere impugnata dal contribuente.
Se invece si parla di crediti di natura contributiva o assistenziale, il termine per presentare opposizione diventa di:
- 40 giorni dalla notifica se l’impugnazione si riferisce a vizi sostanziali o di merito. Si fa, in questo caso, riferimento a tutti quei vizi che si riferiscono all’esistenza del credito o all’entità dello stesso. Ne sono un esempio i contributi non dovuti o già versati, o se c’è stato un errato calcolo delle somme dovute.
- 20 giorni, decorrenti dalla notifica se parliamo di vizi di carattere formale, cioè relativi alla forma dell’atto ed alla sua notifica. Ad esempio se manca l’indicazione del calcolo degli interessi o l’indicazione degli elementi essenziali.
Si consiglia, laddove la cartella esattoriale o l’avviso di addebito riguarda sia vizi di merito che vizi di forma, di presentare opposizione entro il termine di 20 giorni, dal momento che non esistono delle reali istruzioni dettate dalla Legge.
Quando, invece, il debito riguarda sanzioni amministrative o di violazione del codice della strada, il termine per proporre opposizione è di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
È sempre bene, quindi, se si deve effettuare un ricorso, informarsi circa i termini per poterlo fare. Trascorso il periodo dato dalla Legge, il contribuente non potrà più impugnare la cartella di pagamento.
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