Una delle novità introdotte dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) riguarda una “ristrutturazione” delle cartelle di pagamento.
Proprio per ovviare alla situazione di obiettiva difficoltà dei contribuenti che racchiude quest’ultimo periodo, l’Agenzia della Riscossione ha effettuato degli interventi importanti.
Il primo fa riferimento al comma 1 dell’art. 19, D.P.R. 602/1973 ove, previa istanza del contribuente che dichiari di versare in una situazione di temporanea difficoltà, si concederà per ogni richiesta fatta dal debitore, una ripartizione delle somme iscritte a ruolo. La novità quindi, è che viene concessa al contribuente una rateazione per ogni singola richiesta (e non per l’intero importo iscritto a ruolo), sino a un massimo di 72 rate mensili.
Altra importante novità è l’innalzamento dell’importo delle somme iscritte a ruolo da 60.000 a 120.000 euro. Tale dilazione è concessa al contribuente che dichiara la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Superata tale soglia, invece, sarà necessario che il contribuente fornisca una documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica in cui si trova.
Questa novità giova sicuramente a favore del contribuente che, avendo accumulato debiti verso l’erario, potrà rateizzarli in modo più semplice e snello. Ma è conveniente anche per l’Erario che, concedendo delle “attenuanti” al debitore, a maggior possibilità di veder incassati i debiti dei contribuenti.
Ma non è finita qui. Il decreto Aiuti ha previsto anche un’ulteriore concessione per il contribuente debitore.
Passano, infatti, da 5 a 8 le rate non pagate per perdere il beneficio rateale.
Questa novità permette al contribuente di saltare un maggior numero di rate, prima di decadere dal piano di rateazione.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, vengano saldate le rate scadute. Il nuovo piano di dilazione sarà ripartito così nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Se da un lato è stata data al contribuente una nuova misura “cuscinetto”, dall’altro lato è stata negata la possibilità di una nuova rateizzazione del carico, in caso di decadenza dal piano rateale.
Questa novità non deve però essere vista in termini così negativi.
Infatti, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Bisogna inoltre considerare che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate, il debito potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate che risultano scadute alla stessa data saranno integralmente saldate dal contribuente.
Tali disposizioni hanno sollevato varie perplessità, se da un lato si è cercato di aiutare il contribuente a sanare una situazione di obiettiva difficoltà economica, dall’altro lato il percorso tortuoso innescato dalla novità introdotta col decreto Aiuti mette in difficoltà il contribuente circa la perplessità di rateizzare il debito scaduto.
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