Quando arriva una cartella esattoriale molti sono i motivi per cui essa può facilmente essere contestata dal contribuente. La legge prevede una decadenza che, di norma, è di 60 giorni dalla notifica del primo atto di accertamento (30 giorni per le contravvenzioni stradali). Ad esempio se la Regione ci invita a pagare il bollo auto e riteniamo che l’imposta non sia dovuta ci sono due mesi per contestare la richiesta di pagamento; se si lasca scadere questo termine l’atto diventa definitivo e non esisterà più alcun modo per opporvi.
Questo non vuol dire però che contro la cartella non vi sia possibilità di opporsi, ma tale possibilità è consentita unicamente per vizi inerenti alla formazione della cartella stessa .
Ecco cosa si intende quando si dice che è ammissibile solo l’impugnazione della cartella per vizi propri.
Ma quali sono i vizi propri di una cartella esattoriale?
Spesso accade che la cartella possa presentare vizi sorti nel momento della sua formazione o successivamente.
I vizi propri tipici della cartella esattoriale sono differenti, vediamone alcuni:
- cartella priva di motivazione: la cartella deve indicare le ragioni che ne determinano la sua emissione, facendo riferimento anche ad atti inviati in precedenza.
- cartella priva del criterio del calcolo degli interessi: la cartella deve spiegare come si è giunti a calcolare gli interessi specificando il tasso applicato per ogni singola annualità.
- cartella notificata con pec in formato pdf: tecnicamente le cartelle notificate per posta elettronica certificata devono contenere l’allegato in formato p7m e non pdf, formato che permette al file di non essere modificato.
- cartella caduta in prescrizione: potrebbe essere che la cartella, pur se corretta, sia caduta in prescrizione per il decorso del tempo.
- cartella mai notificata: quando la cartella non è mai stata ricevuta dal contribuente.
- cartella emessa dopo il termine di decadenza: se la cartella viene emessa oltre il termine fissato dalla legge (di solito pari a due anni per la notifica della cartella dal giorno in cui il tributo è stato iscritto a ruolo).
- cartella già pagata o sospesa dall’autorità amministrativa o dal giudice.
- cartella priva dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
- cartella priva di uno dei suoi contenuti essenziali : ad esempio l’intimazione al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica,; l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; il numero identificativo della cartella; l’ente titolare del credito per il quale l’esattore sta agendo, le generalità del debitore (codice fiscale, dati anagrafici, ecc.); l’anno o il periodo di riferimento del credito; l’importo di ogni tributo iscritto a ruolo; il totale degli importi iscritti a ruolo; il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo.
Questi e tanti altri sono i motivi sulla base dei quali si può procedere all’impugnazione di una cartella di pagamento per vizi sorti nel momento della sua formazione.
Per cui, dal momento in cui si riceve una cartella, è sempre bene leggere attentamente cosa contiene e se all’interno della stessa vengono regolarmente indicati gli elementi essenziali.
In alternativa, è consigliabile sempre farla visionare da un esperto.
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