In seguito all’art 4 del Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) è stato previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010.
In sostanza sono annullati tutti i debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino ad un importo di 5.000 euro.
Ma attenzione: non tutti godono di questa agevolazione. Sono infatti esclusi tutti i contribuenti, che si tratti di persone fisiche o soggetti diversi, che nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile maggiore di 30.000 euro.
Quest’ultimo requisito deve ovviamente essere verificato dall’Agenzia delle Entrate, prendendo in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi o delle certificazioni uniche dei singoli contribuenti.
Per questi debiti, dunque, non dovrebbe essere necessario procedere alla richiesta di annullamento. Quest’ultimo è stato effettuato automaticamente entro il 31 ottobre 2021 dopo un confronto tra gli Agenti della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate.
Ma tale normativa prende in considerazione, ovviamente, soltanto i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) ed a Riscossione Sicilia S.p.A.
Non vengono, dunque considerati, né i debiti riscossi in proprio da i diversi enti creditori come ad esempio i Comuni, né tantomeno i debiti affidati ai vari concessionari locali iscritti all’albo.
Il limite di 5.000 euro va considerato in relazione agli importi dei singoli debiti, esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione poiché questi ultimi riguardano somme che l’Agente di Riscossione riscuote per la sua attività. Parliamo quindi di importi estranei al debito in sé.
Sono incluse in questa tipologia di annullamento qualsiasi debito, anche non di natura tributaria o contributiva, dovuto ad esempio a ritardi nel versamento dei contributi previdenziali del singolo contribuente.
Inoltre, trattandosi di debiti residui, la norma include anche quei debiti che avevano un importo maggiore di 5.000 euro ma che al 23.03.2021 non superano suddetto limite.
Lo stralcio delle cartelle si applica anche a cartelle di importo superiore a 5.000 euro, ciò a cui bisogna fare attenzione è che l’importo dei singoli debiti sia inferiore alla soglia massima determinata dal Decreto.
Ai fini dall’annullamento automatico sono escluse:
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali, ovvero i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero
- l’IVA riscossa all’importazione.
Il Decreto Sostegni ha compreso, nell’annullamento automatico anche i debiti oggetto della “rottamazione dei ruoli esattoriali” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del cosiddetto “saldo e stralcio” dell’art. 1 della L. 145/2018.
Per usufruire della suddetta agevolazione non è necessario fare nulla.
La procedura avviene automaticamente e prevede che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000 euro insieme ai soggetti che hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000 euro
Successivamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione disporrà, in automatico, l’annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale.
Bisogna tuttavia fare attenzione poiché le somme pagate prima che avvenga l’annullamento d’ufficio da parte dell’Ente competente, non saranno rimborsate.
Un cittadino che ha già pagato il suo debito, non potrà chiedere l’annullamento della cartella saldata.
RIVOLGITI AL CONSULENTE CIVICO DEL TUO QUARTIERE/CITTA’ OPPURE COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE PER ESSERE RICONTATTATO.
Info sull'autore