LO SAPEVI CHE LA CARTELLA ESATTORIALE PUO’ ESSERE IMPUGNATA?

LO SAPEVI CHE LA CARTELLA ESATTORIALE PUO’ ESSERE IMPUGNATA?

Se si riceve una cartella esattoriale illegittima è possibile impugnarla al fine di ottenerne l’annullamento e non versare l’importo chiesto in pagamento.

Cerchiamo meglio di capire cos’è una cartella esattoriale, e quali sono i presupposti, le modalità e i tempi per ottenere l’annullamento della stessa.

Si tratta di un’ intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia della Riscossione ricevuta dal contribuente in seguito al non pagamento delle somme dovute nei confronti dello Stato, delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti locali, maggiorate di sanzioni, interessi e spese di notifica.

Tali atti impositivi, se ritenuti ingiusti o illegittimi, in presenza di determinati presupposti, possono essere contestati dal cittadino che può chiederne l’annullamento e dunque non pagare le somme in essi indicate.

Ma in che modo una cartella esattoriale può essere impugnata?

Il motivo più frequente per impugnare una cartella di pagamento è sicuramente la prescrizione della cartella esattoriale.

Si può dire che la cartella esattoriale è prescritta quando le somme di pagamento in essa indicate sono “scadute”.

Tuttavia per conoscere i termini di prescrizione di una cartella esattoriale bisogna considerare il tipo di tributo o sanzione per cui  è stata notificata la cartella stessa.

A seconda della “natura del debito” al quale si riferisce l’intimazione di pagamento varia il periodo per il quale una cartella esattoriale può ritenersi prescritta.

Consideriamo alcuni esempi:

• Multe al Codice della Strada e sanzioni amministrative in generale: il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’infrazione;

•Bollo auto: il termine di prescrizione è di tre anni.

•Imposte erariali (Irpef, Iva, Irap): per queste non vi è una norma di legge che disciplina la prescrizione delle imposte erariali. La risposta va trovata nell’interpretazione giurisprudenziale.

La regola generale prevista dal codice civile ci dice che : “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni“.

Tuttavia il codice civile  prevede, in via eccezionale, il termine di prescrizione breve di cinque anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Possiamo quindi dire che, se il contribuente riceve una cartella esattoriale oltre i termini sopra indicati, questa potrà dirsi prescritta. Pertanto, il cittadino non sarà tenuto al pagamento dell’importo richiesto, previo provvedimento di annullamento della cartella stessa.

COME IMPUGNARE QUINDI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO?

Una cartella esattoriale illegittima può essere contestata attraverso due metodi differenti:

• Istanza di annullamento in autotutela

• Ricorso giudiziario

L’autotutela viene definita come  il potere dell’Amministrazione di correggere o annullare (totalmente o parzialmente) i propri atti, laddove questi risultino illegittimi o infondati.

Tale potere spetta allo stesso Ente che ha emanato l’atto, d’ufficio o su richiesta del contribuente. Quest’ultimo quindi, di sua iniziativa, può presentare l’istanza in autotutela, anche senza assistenza di un avvocato.

L’istanza di autotutela deve essere redatta in carta semplice specificando gli estremi identificativi dell’atto di cui viene chiesto l’annullamento nonché i motivi per cui lo si ritiene illegittimo e quindi annullabile, in tutto o in parte. È importante che tali motivi vengano adeguatamente documentati.

L’Ufficio che riceve l’istanza potrà decidere di accoglierla e quindi annullare la cartella esattoriale contestata, oppure rigettarla e quindi confermare la cartella esattoriale contestata.

COME REAGIRE IN CASO DI RIGETTO DELL’ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA?

In questo caso il contribuente, se ancora in tempo, potrà presentare il ricorso avanti al Giudice competente. Il consiglio è sempre quello di presentare l’istanza di annullamento in autotutela tempestivamente dal momento che quest’ultima non sospende i termini per presentare il ricorso. Attraverso il ricorso il contribuente ha la possibilità di impugnare la cartella di pagamento ritenuta illegittima o infondata innanzi al  Giudice competente.

I tempi  relativi all’ impugnazione  di una cartella variano a seconda del tributo contestato.

Se viene chiesto il pagamento di tasse e tributi come imposta sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastatale, canone rai, tasse automobilistiche o tributi locali,  l’impugnazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Se, invece, la cartella fa riferimento al pagamento di una sanzione amministrativa, come possono essere le multe previste dal Codice della Strada, il termine per la presentazione del ricorso davanti al Giudice di Pace è di 30 giorni.

Il ricorso, una volta presentato, darà inizio una vera e propria causa davanti al Giudice competente.

Quest’ultimo, se accoglierà il ricorso, annullerà la cartella di pagamento emessa e pertanto il contribuente non sarà tenuto a versare alcuna somma di denaro all’ente creditore.

Dal momento che, come detto precedentemente, l’autotutela non sospende l’eventuale esecuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il suggerimento è quello di presentare l’istanza in autotutela laddove sussistono vizi palesi della cartella di pagamento ricevuta.

In alternativa, è consigliabile depositare sia l’istanza in autotutela che il ricorso giudiziario al fine di non rischiare che diventi inammissibile a seguito della decadenza dei termini per la presentazione.

Se dunque si riceve una cartella di pagamento, o comunque in generale un atto impositivo, prima di effettuare il versamento è consigliabile consultare un professionista al fine di verificare se le somme chieste in pagamento siano realmente dovute.

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